AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  27  novembre  1992,  n.
463, e 26 gennaio 1993, n. 19". I DD.LL. n. 463/1992 e n. 19/1993, di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1993 e  n.
73 del 29 marzo 1993).
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto ed a sanare gli  effetti  dei  DD.LL.  n.  463/1992  e  n.
19/1993  (art.  1),  contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui
testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1. All'articolo 26 della legge 6 giugno  1974,  n.  298  (a),  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Chiunque  affida  l'effettuazione  di un autotrasporto di cose per
conto di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente  l'attivita'  di  cui
all'articolo  1  o  ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente
legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si
procede altresi' al sequestro della merce trasportata,  di  cui  puo'
essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.
  Ai  fini  di cui al presente articolo, al momento della conclusione
del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura  di
chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di
trasporto   da  consegnare  al  committente,  pena  la  nullita'  del
contratto stesso, i dati relativi agli estremi  dell'attestazione  di
iscrizione  all'albo  e  dell'autorizzazione al trasporto di cose per
conto  di  terzi  rilasciati  dai  competenti  comitati   provinciali
dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui alla presente
legge, da  cui  risulti  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  di
legge.".
 
             (a)  La  legge  n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi,   disciplina   degli  autotrasportatori  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti  di  merci  su strada". Si trascrive il testo del
          relativo art. 26, come sopra modificato:
             "Art.  26  (Esercizio  abusivo  dell'autotrasporto).   -
          Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  1 senza
          essere iscritto nell'albo, ovvero  continua  ad  esercitare
          l'attivita'  durante  il  periodo  di sospensione o dopo la
          radiazione o la cancellazione dell'albo, e' punito a  norma
          dell'art. 348 del codice penale.
             In  caso  di flagranza di reato, si procede al sequestro
          del veicolo.
            Chiunque affida l'effettuazione di  un  autotrasporto  di
          cose  per  conto  di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente
          l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
          46 della presente legge, e' punito con  l'ammenda  da  lire
          cinquecentomila  a  lire un milione. Si procede altresi' al
          sequestro della  merce  trasportata,  di  cui  puo'  essere
          disposta la confisca con la sentenza di condanna.
            Ai  fini  di  cui  al presente articolo, al momento della
          conclusione del contratto  di  autotrasporto  di  cose  per
          conto  di  terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono
          annotati  nella  copia  del  contratto  di   trasporto   da
          consegnare  al  committente, pena la nullita' del contratto
          stesso, i dati relativi agli estremi  dell'attestazione  di
          iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al trasporto di
          cose per conto di terzi rilasciati dai competenti  comitati
          provinciali  dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cui alla presente legge, da cui  risulti  il  possesso  dei
          prescritti requisiti di legge".
                                   APPENDICE
           Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge  di
          conversione del presente decreto:
             "Art. 2. - 1.  Con  regolamento  da  emanare,  ai  sensi
          dell'articolo  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con il Ministro di
          grazia e giustizia, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
          legge, sara' disciplinato  il  sistema  di  gestione  delle
          spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per
          l'Albo  nazionale  degli autotrasportatori e delle relative
          spese sostenute per i comitati provinciali.
             2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che
          le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate
          esclusivamente  per  la  tenuta  degli  albi   provinciali,
          nonche'    la    misura    delle    quote    dovute   dagli
          autotrasportatori in rapporto al numero,  al  tipo  e  alla
          portata dei veicoli.
             3.  Nel  regolamento  di cui al comma 1 saranno altresi'
          disciplinate le modalita' di pagamento delle quote  di  cui
          al  comma  2  e della rendicontazione delle spese sostenute
          dai comitati provinciali per l'Albo.
             4. La composizione del comitato centrale e dei  comitati
          provinciali  sara'  rideterminata  con decreto del Ministro
          dei trasporti, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
          di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della presente
          legge,  assicurando  la  maggioranza  dei   componenti   ai
          rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e
          delle  associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
          e  tutela  del  movimento  cooperativo,  riconosciute   dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
             Il   comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.